Normativa Europea

L’Unione Europea dispone di direttive fondamentali per la tutela della flora e della fauna selvatica:

1979 - Direttiva Uccelli, concernente la protezione degli uccelli selvatici (79/409/CEE), si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione e stabilisce la disciplina per lo sfruttamento di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati Membri al quale si applica il trattato (ad eccezione della Groenlandia). La Direttiva Uccelli in particolare mira a :
- mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli ad un livello che corrisponde alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;
- controllare l’attività venatoria;
- vietare il ricorso a qualsiasi mezzo di cattura o uccisione che possa portare all’estinzione di una specie;
- inviare annualmente alla commissione una relazione in applicazione dell’art. 9 della Direttiva (Deroghe);
- incoraggiare ricerche e lavori per la protezione, gestione e utilizzazione delle specie poste in allegato;
- trasmettere alla commissione, ogni tre anni, in applicazione dell’art. 12, un rapporto circa lo stato di attuazione della Direttiva.
Gli stati Membri devono anche preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat delle specie di uccelli:

1) istituendo Zone di Protezione Speciale (ZPS);

2) mantenendo gli habitat esistenti;

3) ripristinando i biotopi distrutti;

4) creando biotopi.


Ad integrazione della Direttiva Uccelli devono essere infine citate: la Direttiva 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, che sostituisce l’allegato I della Direttiva Uccelli, e la Direttiva 94/24/CE del Consiglio, dell’8 giugno 1994, che modifica l’allegato II. L’allegato I della Direttiva Uccelli è riportato in allegato 5.


1992 Direttiva Habitat, avente lo scopo di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatica nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato.”
Il territorio dell’UE è molto vasto e con l’imminente ingresso dei paesi dell’est, si estenderà da oltre il Circolo Polare Artico fino al Mediterraneo e dalle coste dell’Oceano Atlantico fino ai Carpazi. Essendo così ampio, esso presenta habitat naturali diversi popolati da una flora e una fauna altrettanto varia. La forte antropizzazione del vecchio continente, però, pone in pericolo la biodiversità e per questo motivo l’UE ha predisposto, tramite la Direttiva Habitat, nuovi strumenti per la salvaguardia dell’ambiente. Gli habitat di interesse comunitario sono di distribuzioni molto ridotte (es. brughiere, torbiere, ecc.) e di ambienti naturali molto particolari. Tra le specie di interesse comunitario vi sono specie sia animali sia vegetali minacciate o in via di estinzione.
La UE indica anche orientamenti per mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie che si trovano in stato di conservazione insoddisfacente, avendo cura di tenere conto inoltre delle “varie esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”.
La Direttiva Habitat stabilisce le disposizioni per la gestione dei siti Natura 2000.

Natura 2000 è una rete di siti protetti a livello comunitario (sono incluse anche le zone di protezione speciale degli uccelli acquatici), con lo scopo di salvaguardare le risorse ambientali.
Questi siti sono definiti come ‘zone speciali di conservazione’ (ZSC) e ‘siti d’importanza comunitaria’ (SIC) che diventano il vero oggetto dei piani di conservazione e gestione sostenibile.
Direttiva 99/105/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. In considerazione dell’importanza rivestita dal patrimonio forestale anche per gli aspetti relativi alla protezione e alla valorizzazione ambientale, l’Unione Europea ha emanato una Direttiva che introduce, nell’ambito delle problematiche forestali, i concetti di “sviluppo sostenibile” e “biodiversità” e prevede che “(...) gli Stati Membri stabiliscano un elenco delle regioni di provenienza che precisi l’origine dei materiali di base (...)” e che “(...) la demarcazione delle regioni di provenienza deve essere indicata dagli Stati membri tramite la redazione e pubblicazione di apposite mappe (...)”. La norma si applica alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione stessa di materiale di propagazione per fini forestali appartenente ad oltre 70 specie. Una delle novità introdotte è rappresentata dal concetto di “regione di provenienza”; con tale definizione si intende “il territorio o l’insieme di territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato”

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